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Tradurre e legalizzare documenti stranieri

Descrizione

Tradurre e legalizzare documenti stranieri

Perché abbiano validità anche in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle ambasciate o dai consolati italiani all'estero e devono essere tradotti in italiano. 

La legalizzazione è l’attestazione della qualità legale di chi ha apposto la firma sul documento originale, quello cioè redatto nella lingua straniera, e tale adempimento è a carico esclusivamente dell’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero: in assenza di specifiche Convenzioni in materia, la legalizzazione è necessaria per la validità del documento straniero e, in mancanza di tale adempimento, non è possibile ricevere l’atto straniero.

Vi sono alcune Convenzioni che esentano dalla legalizzazione, come la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 che prevede l’apposizione dell’Apostille a cura della competente autorità straniera: in questo caso l’autorità straniera appone un timbro (appunto, l’Apostille) che sostituisce la legalizzazione. 

I documenti redatti in lingua straniera, oltre alla legalizzazione, devono essere tradotti ed accompagnati da una certificazione di conformità al testo straniero da parte dall’autorità diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale: se tale attestazione è rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana, non vi sono altri adempimenti da svolgere, ma se eseguita da un traduttore ufficiale, anche la firma del traduttore dovrà essere legalizzata nei modi precedentemente indicati. 

Solamente in presenza di Convenzioni internazionali che espressamente lo prevedano, si può fare a meno della legalizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Farnesina.

Approfondimenti

Se l'atto è stato rilasciato all'estero, ove prevista, la legalizzazione viene effettuata dal consolato italiano all'estero. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 2.

Se l'atto è stato rilasciato da un consolato straniero in Italia, ove prevista, la legalizzazione è apposta dalla prefettura. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 4.

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